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L'articolo 296 Tce e la regolamentazione dei mercati della difesa

Autori:
30/01/2004

L'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Tce) spiega i suoi effetti in materie dove la politica estera di sicurezza e difesa si incontra con le politiche industriali e commerciali degli stati membri. Come tutte le misure in deroga, l'art. 296 riguarda ipotesi eccezionali e ben delimitate, ed è da interpretare in maniera restrittiva. In questo fascicolo della serie IAI Quaderni si sottolinea come le interpretazioni estensive ed illegittime che gli stati membri hanno voluto dare all'art. 296 Tce abbiano creato considerevoli problemi, quali il rallentamento del processo di integrazione della base tecnologica ed industriale, l'aumento delle duplicazioni e dei costi complessivi nel settore degli equipaggiamenti della difesa, e la creazione di un quadro di sostanziale disomogeneità e di stratificazione di atti, regolamenti, comunicazioni, pareri ed accordi vari (extra ordinem). Una armonizzazione delle esigenze militari, industriali e commerciali degli stati membri potrà avvenire in condizioni ottimali solo con una revisione dell'art. 296 Tce, che possa facilitare l'instaurazione di un regime comune per i prodotti della difesa